Le novità del D.L. del 2 marzo 2024, n. 19
Dal 1° ottobre p.v. si prevede l’obbligo del possesso della c.d. patente a crediti per poter operare nei cantieri temporanei o mobili. Tale patente sarà dotata di 30 punti iniziale, incrementabili fino ad un massimo di 100 o decurtabili (con conseguenze negative, determinando sanzioni9 pecuniarie e fino alla esclusione alla partecipazione a lavori pubblici).
Come precisato dall’Ispettorato, i soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese, non necessariamente quelle qualificabili come imprese edili, e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri, esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, come ingegneri, architetti, geometri, ecc.
Evidenziamo che l’obbligo della patente non sussiste per le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.
I requisiti per il rilascio della patente sono:
a) l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) l’adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi
e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;
c) il possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità, ossia essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione;
d) il possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) il possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente, essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione;
f) l’avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
La patente verrà rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro attraverso SPID personale o CIE, da parte del legale rappresentante dell’impresa e del lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta.
I professionisti dello Studio Baracco Fornasiero sono a disposizione per approfondire questa tematica.