Secondo le nuove direttive, dal 2022 le persone fisiche esercenti attività commerciali o arti e professioni sono escluse dal pagamento dell’IRAP, a prescindere dalla sussistenza o meno di un’autonoma organizzazione (art. 1 comma 8 della L. 234/2021). Conseguentemente, in relazione a quanto riportato, non è più dovuto nemmeno l’acconto IRAP a partire dal medesimo periodo d’imposta.